Art. 44 — (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

((1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L))) L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

  • a)dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
  • b)dal Ragioniere generale dello Stato;
  • c)dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • d)dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2004 al 1 gennaio 2015. 10 parole tolte, 65 parole aggiunte.

tolto: E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominatoaggiunto: 1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statotolto: . Essoaggiunto: ", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)tolto: . L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art44 · fonte del testo

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