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E' vietato nella preparazione della birra:

  • a)impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;
  • b)colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
  • c)aggiungere alla birra agenti di conservazione. E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita' massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;
  • d)aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;
  • e)impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 22 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art4 · fonte del testo

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