La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.

Testo vigente dal 25 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1989 al 25 agosto 1998. 85 parole tolte, 86 parole aggiunte.

La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione tolto: alcoolica aggiunto: alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae tolto: dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto aggiunto: di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, tolto: amaricati con luppolo. Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione aggiunto: amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. Il malto tolto: d'orzo aggiunto: di orzo o di frumento puo' essere sostituito con tolto: malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, tolto: fino alla percentuale aggiunto: nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40 tolto: per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegatoaggiunto: % calcolato sull'estratto secco del mosto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art1 · fonte del testo

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