I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonche' nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarieta' internazionale sulla base della loro potesta' legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attivita' di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attivita' stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

Testo vigente dal 28 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art9 · fonte del testo

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