Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, 2 comma,

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)

e dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (Regolamento dei

concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle

Provincie), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 dal pretore

di Fiorenzuola d'Arda, nel procedimento civile vertente tra Allegri

Alberto e Comune di Fiorenzuola d'Arda, con l'intervento di Alizoni

Alessandro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 il pretore di

Fiorenzuola d'Arda sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante

"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private", per contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione, in quanto implicitamente esclude la

giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie tra invalido

civile disoccupato e pubblica amministrazione per lesioni di diritti

soggettivi e del diritto in particolare di ottenere, a certe

condizioni, la nomina in ruolo. Vengono così ad essere diversamente e

senza giustificazione - ad avviso del giudice a quo - regolate le

situazioni perfettamente analoghe di invalidi, in conseguenza della

circostanza, anche indipendente dalla loro volontà, che risultino

avviati all'impiego privato o pubblico.

Il medesimo pretore sollevava inoltre questione di

costituzionalità dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, recante

"Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei

Comuni e delle Provincie" nella parte in cui conferisce al Prefetto

(ora peraltro al veterinario provinciale) il potere di approvare le

graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice e di dichiarare il

vincitore del concorso, anche per impieghi comunali, per contrasto con

gli artt. 5 e 128 della Costituzione; tale potere infatti inciderebbe

sulla sfera di autonomia del comune, il quale si troverebbe inoltre a

dover risarcire il privato ove l'attività del veterinario provinciale

fosse illecita, senza una corrispondente possibilità di influire sulla

medesima o sulle sue conseguenze.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri

attraverso l'Avvocatura dello Stato deducendo l'infondatezza della

prima questione, l'irrilevanza ed in subordine l'infondatezza della

seconda.

L'ordinanza del giudice a quo muoverebbe dal presupposto erroneo

secondo cui tutte le questioni relative a diritti soggettivi rientrano

nella giurisdizione del giudice ordinario. Vero è invece che anche in

materia di diritti soggettivi la legge può riservare la giurisdizione

al giudice amministrativo, secondo quanto in generale afferma l'art.

103 della Costituzione.

La seconda questione sarebbe irrilevante perché presupporrebbe

risolta nel senso dell'accoglimento la prima e dunque affermata la

giurisdizione del giudice ordinario. Una volta invece ritenuta non

illegittima la norma che stabilisce la giurisdizione del giudice

amministrativo, il giudice ordinario risulterebbe carente di

legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità attinenti

alle norme che regolano il rapporto.

Nel merito comunque anche la seconda questione sarebbe infondata;

l'autonomia degli enti territoriali minori è garantita infatti

nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica

(art. 128 della Costituzione); nel caso di specie appunto una legge ha

riservato all'autorità provinciale il compito di bandire per i posti

vacanti dell'intera provincia i concorsi per sanitario condotto e di

adottare le conseguenti decisioni, ispirandosi ad evidenti criteri di

funzionalità ed economia.

Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le

proprie tesi riportandosi all'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Nella sua ordinanza il pretore di Fiorenzuola d'Arda riferisce

che la difesa del ricorrente ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile

1968, n. 482, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione

"nel punto in cui viene implicitamente esclusa la competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere le controversie fra

invalido civile disoccupato e pubblica amministrazione per la lesione

dei diritti soggettivi tutelati dalla legge predetta ponendo in essere,

con ciò, una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi che

pur trovandosi in identiche condizioni vengono avviati, anche

indipendentemente dalla loro volontà, gli uni all'impiego privato e

gli altri all'impiego pubblico".

La questione non è fondata.

Come è noto, questa Corte ha ripetutamente escluso che la

giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti

della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreché di

interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego, sia

lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio

per la tutela delle situazioni soggettive (v. per tutte le sentenze

n.47 del 1976 e n. 43 del 1977). Contro la vigente disciplina

legislativa in materia, consentita dall'art. 103, 1 comma Cost. e

presupposta dall'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,

(impugnative dei provvedimenti amministrativi non conformi alle

disposizioni della legge che appresta una particolare tutela a favore

degli invalidi) l'ordinanza oppone soltanto la generica denunzia che si

è testualmente riferita.

Né sussistono, nel caso in esame, motivi nuovi e argomenti idonei

a giustificare un diverso orientamento della Corte.

2. - Il pretore di Fiorenzuola d'Arda solleva una seconda questione

di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 55 del r.d. 11

marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, per contrasto con gli

artt. 5 e 128 Cost. Ma, a tacere di altri motivi che impedirebbero di

passare all'esame del merito, deve rilevarsi che lo stesso pretore

ritiene "pregiudiziale", in quanto inerente direttamente alla

giurisdizione, la prima questione, già risolta nel senso della non

fondatezza (cioè a favore della giurisdizione del giudice

amministrativo).

Pertanto, nell'ordine logico delle questioni (come è esattamente

prospettato anche nell'ordinanza pretorile), è evidente che la seconda

questione risulta inammissibile per carenza di legittimazione del

giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento

agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola

d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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