Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

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Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma il comma 1 continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 186 parole tolte.

tolto: 1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo piu' alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovra' corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza. 2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta e' fatto divieto alla societa' emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. 3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle. 4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che possano modificare in maniera significativa l'attivo o il passivo della societa' o che li inducano ad assumere impegni senza contropartita. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente. 6. E' fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma il comma 1 continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art16 · fonte del testo

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