Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

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Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 190 parole tolte in 14 capoversi.

tolto: Il soggetto o i soggetti che intedono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB:

tolto: a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;

tolto: b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;

tolto: c) il quantitativo minimo di accettazione, perche' l'offerta diventi irrevocabile;

tolto: d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di societa' fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da societa' controllate;

tolto: e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;

tolto: f) le date e le modalita' del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;

tolto: g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

tolto: i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

tolto: l) i compensi degli intermediari;

tolto: m) se l'offerta e' stata comunicata alla societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

tolto: n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20;

tolto: o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quatitativo richiesto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art14 · fonte del testo

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