Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 194 parole tolte.

tolto: 1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilita' delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari (Monte titoli S.p.a.), o presso una azienda o istituto di credito, o presso un agente di cambio. 2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al piu' presto e comunque, dopo la chiusura dell'offerta, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento delle offerte. 3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla CONSOB, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti. 4. La chiusura anticipata dell'offerta non e' consentita prima che siano decorsi due giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art3 · fonte del testo

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