Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

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Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 217 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:

tolto: a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalita' di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

tolto: b) le procedure e le modalita' da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta;

tolto: c) le modalita' di pubblicazione dei risultati dell'offerta;

tolto: d) i requisiti e le modalita' da osservare per le modificazioni dell'offerta. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, la CONSOB determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalita' di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della CONSOB o decorso il termine senza che la CONSOB si sia pronunciata, l'offerta puo' essere pubblicata. Dalla data di pubblicazione del docmumento di offerta, la CONSOB puo' disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalita' della contrattazione stessa. Dalla stessa data di cui al comma 3 non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art15 · fonte del testo

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