Art. 45 — Proroga delle provvidenze
Articolo abrogato dal d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 16 luglio 2012, n. 103.
Abrogato dal 21 luglio 2012
Articolo abrogato dal d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 16 luglio 2012, n. 103.
Abrogato dal 21 luglio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1981 al 21 luglio 2012. 332 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonche' dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52, delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1980, e' autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi. Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente. Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1 luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi. E' autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi e' pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed e' posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi e' effettuata in conformita' ai criteri, alle modalita' e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 ed e' autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art45 · fonte del testo
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