Art. 2 — Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010. 234 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965. Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma e' iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavori pubblici per l'anno finanziario 1905 una somma pari alla meta' degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1961-65 dai sopra richiamati articoli della legge 84 luglio 1962, n. 1073. Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma della legge 24 luglio 1902, n. 1073, dello Stato, di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2230 milioni e 175 milioni. Per, i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge e' assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lite 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.425 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica, istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 878 milioni nello stato di previsione medesime per l'anno finanziario 1060.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;874~art2 · fonte del testo
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