Art. 2 — Provvidenze economiche

L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una tantum e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1995, n. 295

1

La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997".

L. 24 dicembre 2003, n. 350

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 24) che le disposizioni del presente articolo, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 1 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 24) che le disposizioni del presente articolo, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari