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(( L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

  • a)il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
  • b)la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI. 4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive)) 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

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La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma 2) che "l'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 29 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1987 al 1 gennaio 2001. 148 parole tolte, 83 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'Istituto tolto: nazionale aggiunto: nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)tolto: , che, a norma della legge aggiunto: ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, aggiunto: 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti tolto: provvede aggiunto: e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche tolto: per i giornalisti praticanti aggiunto: in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo tolto: 33 aggiunto: 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69tolto: . L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiaggiunto: , titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti tolto: giornalisti professionisti:

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37tolto: ;

tolto: c) l'indennita' prevista dall'articolo 37, lettera c). Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui tolto: alle lettere a) e b) del precedente comma aggiunto: al comma 2 sono a totale carico tolto: dell'Istituto. Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. aggiunto: dell'INPGI. 4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutivetolto: . Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma 2) che "l'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art38 · fonte del testo

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