Art. 26 — Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:

  • a)il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
  • b)la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
  • c)l'indennita' prevista dall'articolo 37, lettera c). Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto". All'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente comma: "Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima".

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art26 · fonte del testo

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