Art. 24 — Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici

Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalita' ivi previste. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali. L'indennita' di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sara' corrisposta per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge, nonche' ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art24 · fonte del testo

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