L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

  • a)il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35; ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

20

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma 2) che "l'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 29 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 29 gennaio 2009. 10 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI. tolto: 4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutiveaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art38 · fonte del testo

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