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((Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

  • a)per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonche' le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;
  • b)per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;
  • c)peri i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
  • d)per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;
  • e)per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere. Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore)).

Testo in vigore dal 16 gennaio 1986 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1974 al 16 gennaio 1986. 173 parole tolte, 285 parole aggiunte in 7 capoversi.

Le percentuali in fibre tolto: previste aggiunto: di cui agli articoli 5 tolto: e 6 sono calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componenteaggiunto: , 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso tolto: di ripresa convenzionale di cui tolto: alla tabella B allegata alla presente legge. Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i aggiunto: all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) tolto: i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni aggiunto: per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte aggiunto: integrante del prodotto, tolto: i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere aggiunto: bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonche' le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) tolto: gli aggiunto: per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

aggiunto: c) peri i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento tolto: per coperte, aggiunto: e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

aggiunto: d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di tolto: riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano aggiunto: imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

tolto: c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a piu' strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

tolto: d) le impurita' vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonche' gli altri prodotti per il trattamento dei tessiliaggiunto: e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere. Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art10 · fonte del testo

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