Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
Legge 26 novembre 1973, n. 883
- Aggiornato al
- 4 gennaio 2018
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 59
- Art. 1senza rubricaabrogato
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1 maggio 1932, n. 544, sono abrogati.
- Art. 16Il venditore e' tenuto a rilasciare, su richiesta dello acquirente, dichiarazione scritta…
- Art. 17senza rubricaabrogato
- Art. 18I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di…
- Art. 19Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al…
- Art. 20Un originale del processo verbale e' consegnato al detentore ed un altro e' inviato…
- Art. 21Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19…
- Art. 22Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta…
- Art. 23senza rubricaabrogato
- Art. 24Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita'…
- Art. 25senza rubricaabrogato
- Art. 26senza rubricaabrogato
- Art. 27All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per…
- Art. 28Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato con decreto del…
- Art. 29I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire…
- Art. 30La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1974.
