Articolo abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194.
Abrogato dal 9 luglio 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194.
Abrogato dal 9 luglio 1999
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4 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1987 al 9 luglio 1999. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente. Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge. L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana e' obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art9 · fonte del testo
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