Art. 5 — Divieto di propaganda istituzionale
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 2000, n. 28.
Abrogato dal 23 febbraio 2000
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 2000, n. 28.
Abrogato dal 23 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attivita' di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art5 · fonte del testo
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