Art. 2 — Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 2000, n. 28.
Abrogato dal 23 febbraio 2000
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 2000, n. 28.
Abrogato dal 23 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000. 135 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, e' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
tolto: a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
tolto: b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
tolto: c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra piu' candidati. Dalla chiusura della campagna elettorale e vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art2 · fonte del testo
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