Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1988 al 13 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. ((Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno)). Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi piu' gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno. Con le penalita' comminate dal precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al ((comma 2 dell'art. 17)) della presente legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 13 marzo 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato sia dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che, fra l'altro, ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste come reato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281) sia dall'art. 100, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 507 (che ha previsto l'applicabilità delle disposizioni, comprese nello stesso decreto, sostitutive delle sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, censurato, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, nella parte relativa alla previsione di sanzioni penali a carico di chi "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego". L. T.

    Art. 22 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 3 parole tolte, 55 parole aggiunte.

… commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, aggiunto: mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego … precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al tolto: terzo comma dell'articolo aggiunto: comma 2 dell'art. 17 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari