Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1d.lgs. 507/1999
  • art. 100d.lgs. 507/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo

comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della

preparazione e del commercio dei mangimi), promosso con ordinanza

emessa il 23 settembre 1999 dal Tribunale di Venezia, sezione

distaccata di Portogruaro, iscritta al n. 702 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Ferrari Silvio, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 settembre 1999,

pervenuta a questa Corte il 26 novembre 1999, il Tribunale di

Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 15

febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio

dei mangimi), che prevede sanzioni penali a carico di chi, fra

l'altro, "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o

prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il

consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di

cui è vietato l'impiego";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata

violerebbe il principio di legalità e di riserva di legge in materia

penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in

quanto non indicherebbe se non in modo assolutamente generico le

sostanze di cui è vietato l'impiego ed i prodotti dannosi per il

bestiame, e non identificherebbe le norme da cui dipende "la

categorizzazione, indicazione e catalogazione" delle sostanze vietate

e dei prodotti dannosi;

che nel giudizio si è costituito l'imputato nel giudizio a

quo concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo in via principale che gli atti siano restituiti

al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507, che all'art. 1 ha trasformato in illeciti amministrativi le

violazioni previste come reati da varie leggi, fra cui la legge

n. 281 del 1963, e all'art. 100 ha stabilito che le disposizioni

dello stesso decreto le quali sostituiscono sanzioni penali con

sanzioni amministrative si applichino anche in relazione alle

violazioni commesse prima della sua entrata in vigore; in subordine,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507, il quale ha fra l'altro disposto, all'art. 1, la

trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste

come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al decreto, che

contempla, al n. 12, la legge (recante la disposizione oggetto della

censura) 15 febbraio 1963, n. 281, e ha stabilito, all'art. 100,

comma 1, che le disposizioni dello stesso decreto, le quali

sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si

applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non

sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice

remittente per un nuovo esame della rilevanza a seguito dello jus

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia,

sezione distaccata di Portogruaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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