Mostra gli altri 5 capoversi cambiati
tolto: h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
tolto: i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
tolto: l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
tolto: m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
tolto: n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giornoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154