Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1970

Altra decisione · depositata il 02/12/1970 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della

Sardegna, notificato il 13 aprile 1970, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1970, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria di porto

di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, avente per oggetto "Commissione

consultiva locale per la pesca marittima prevista dall'art. 7 della

legge 14 luglio 1965, n. 963".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 13 aprile 1970, la Regione autonoma della

Sardegna - rappresentata dal Presidente della Giunta regionale e

patrocinata dall'avv. prof. Pietro Gasparri - ha proposto conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato impugnando "il disconoscimento

di competenza regionale e l'atto invasivo della sfera di competenza

regionale contenuto o presupposto nella nota della Capitaneria di porto

di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, diretta all'Assessorato

regionale dell'agricoltura e foreste e concernente la richiesta di

designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione

consultiva locale per la pesca marittima prevista dall'art. 7, legge

statale 14 luglio 1965, n. 963".

Muovendo dalla constatazione che la Regione sarda ha competenza

legislativa ed amministrativa in materia di pesca marittima e che tale

competenza è stata esercitata anche mediante l'istituzione di un

adeguato sistema di uffici cui spetta esercitare le relative funzioni

amministrative, la Regione afferma che la pretesa dello Stato di

applicare anche in Sardegna la legge che prevede le commissioni

consultive locali per la pesca marittima si risolve in una invasione

della sua sfera di competenza.

Non si contesta che debba sussistere un coordinamento fra

l'amministrazione regionale e quella statale nella soggetta materia e

che, ai fini di certe scelte da parte dello Stato debba tenersi conto

delle esperienze e esigenze locali della Regione, ma a tale fine

l'unica voce a ciò qualificata è il Governo regionale il quale può

avvalersi, per lo studio e la scelta delle posizioni da assumere nel

campo della pesca marittima, del proprio organo consultivo istituito in

virtù della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14, nel quale a tale

uopo è fatto posto ad un rappresentante della direzione marittima

della Sardegna, che rappresenta la voce dello Stato per la parte che

attiene ai problemi della navigazione rimasti di competenza statale.

La Commissione consultiva, che l'amministrazione statale vorrebbe

istituire e far funzionare in Sardegna, sarebbe, dunque, un inutile

doppione del Comitato consultivo ed uno strumento di vanificazione

della stessa autorità amministrativa regionale.

Osservando poi che in effetti la legge statale 14 luglio 1965, n.

963, sembra applicabile anche alla Sardegna, come si desume dalla norma

(contenuta nell'art. 8, lett. c) di essa la quale prevede che della

Commissione debba far parte anche un componente nominato dall'assessore

regionale nelle regioni che, come la Sardegna e la Sicilia, hanno un

assessorato competente in materia di pesca marittima, la ricorrente

chiede che venga preliminarmente sollevata questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7 ed 8 della legge stessa, nella parte in

cui siano destinati ad avere applicazione in Sardegna, per violazione

dell art. 3, lett. a ed i dello Statuto sardo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio per resistere alla domanda, rappresentato come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, e nella sua difesa non contesta

che la Regione sarda abbia competenza in materia di pesca, ma osserva

che si tratta di una competenza parziale, che, oltre ad essere limitata

solo alle acque territoriali, non comprende, anche per quanto riguarda

la pesca in tali acque, alcune materie, come per esempio la disciplina

dei pescatori, le sovvenzioni ed agevolazioni a favore della pesca ed

altre attività amministrative, per l'esercizio delle quali è

indispensabile l'opera di un sistema di uffici statali fra i quali deve

inserirsi la commissione consultiva prevista dagli artt. 7 ed 8 della

legge 14 luglio 1965, n. 963.

Ciò posto, è da ritenere che tale commissione costituisce un

mezzo necessario di coordinamento fra i due tipi di competenza

legislativa.

La necessità del coordinamento è riconosciuta sia dallo Stato,

come risulta dall'avere incluso nella Commissione da esso nominata un

rappresentante della Regione, e sia da quest'ultima che ha fatto posto

nel comitato consultivo tecnico da essa istituito un rappresentante

dello Stato, dal che si deduce la compatibilità della coesistenza dei

due organi.

Conseguentemente la difesa dello Stato conclude perché è il

ricorso sia dichiarato inammissibile (per la mancanza di una univoca

manifestazione di volontà da parte dello Stato con cui si affermi il

diritto di esercitare un potere costituzionalmente garantito alla

Regione, in applicazione dei principi seguiti dalla Corte nella

sentenza n. 164 del 1963) oppure infondato nel merito.

Per quanto riguarda poi la questione incidentale di legittimità

costituzionale, la difesa dello Stato argomenta per dimostrarne

l'irrilevanza, in base alle considerazioni su esposte, e ciò anche

senza contare, quale altro elemento negativo per la rilevanza, la

preclusione prodotta si in conseguenza della mancata tempestiva

impugnazione della legge, in via principale, che, a stare alla tesi

della Regione, avrebbe leso la propria competenza fin dalla sua

applicazione.

Nella discussione orale l'avv. Giuseppe Guarino, quale

rappresentante della Regione in sostituzione del prof. Gasparri, ha

sostenuto che la mancata impugnativa della legge n. 963 trova

spiegazione nella circostanza che essa, al momento della sua

pubblicazione doveva ritenersi validamente emessa, dato che in quel

momento non erano state ancora emanate le norme di attuazione le quali

hanno trasferito alla Regione tutte le competenze in materia di pesca,

riaffermando poi le considerazioni già svolte nelle difese scritte a

fondamento dell'elevamento del conflitto. Considerato in diritto :

1. - Il ricorso della Regione sarda solleva conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato, con riferimento alla nota della

Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970 con cui si chiede

all'assessorato regionale dell'agricoltura la designazione di un

rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la

pesca marittima, costituita in esecuzione dell'art. 7 legge statale n.

963 del 1965; e con esso si chiede altresì, in via subordinata, che la

Corte rimetta previamente avanti a sé stessa, in via incidentale, ai

sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di

legittimità costituzionale della legge predetta. Secondo l'assunto

della Regione la nota e la legge contrastano con l'art. 3 lett. a e d

dello statuto regionale che riserva alla Regione ogni competenza sulla

materia della pesca nelle acque territoriali della Sardegna.

2. - Non sono da seguire le deduzioni dell'Avvocatura secondo le

quali il ricorso della Regione dovrebbe essere dichiarato

innammissibile. Impropriamente è stata richiamata la sentenza n. 164

del 1963, poiché nella fattispecie allora decisa faceva difetto una

qualsiasi manifestazione di volontà dell'autorità dello Stato da cui

fosse argomentabile il proposito di esercitare un potere comunque

invasivo della competenza regionale, e la stessa ricorrente mostrava

allora di considerare l'azione intrapresa come una pura precauzione di

fronte alla eventualità di comportamenti futuri lesivi della propria

sfera.

Invece nel caso in esame si è in presenza di doglianza contro un

atto formale dello Stato che viene interpretato dalla ricorrente come

"strumento di vanificazione" della stessa autorità amministrativa

regionale, e che quindi costituisce valido oggetto di un conflitto di

attribuzione.

3. - Nel merito il ricorso è infondato. Infatti l'inclusione nel

comitato locale per la pesca, per opera della legge statale ricordata,

di un rappresentante della Regione, alla cui designazione da parte di

questa era indirizzata la nota denunciata, non assume in nessun modo il

significato che le viene attribuito, né appare comunque incompatibile

con la competenza esclusiva regionale in materia di pesca. Un organo

consultivo il quale, come quello di cui si tratta, è chiamato a dar

pareri allo Stato non può non contenere la propria attività

nell'ambito delle funzioni affidate a quest'ultimo e precisamente,

nella fattispecie, di quelle che continuano ad essere affidate alla sua

competenza, pur dopo il trasferimento alla Regione effettuato con le

norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965: secondo, del

resto, risulta ammesso dalla stessa legge regionale 7 marzo 1956, n.

37, (che, nell'elencare le competenze assunte dalla Regione, fa

espresso riferimento, negli artt. 2, n. 2, e 3, n. 2, a funzioni nella

materia "de qua" da considerare proprie dello Stato), e confermato poi

dai rappresentanti della Regione stessa nella commissione paritetica

costituita per la redazione delle norme di attuazione (che ebbero ad

elencare in modo particolareggiato le funzioni rimaste alla competenza

statale).

L'inclusione nella commissione locale di un rappresentante

regionale non è suscettibile di introdurre alcuna alterazione nella

distribuzione delle competenze fra i due enti, assumendo invece la

stessa funzione adempiuta dalla presenza di un membro designato dalle

autorità dello Stato nell'analoga commissione costituita per dar

pareri alla Regione per quella parte della materia della pesca ad essa

trasferita. Funzione che però non può ricondursi, come afferma

l'Avvocatura, a soddisfare l'esigenza del coordinamento, se questo

venga inteso in senso tecnico, poiché (a parte l'incongruenza di

soddisfarla mediante la pura e semplice presenza di un solo membro,

rappresentativo degli interessi dell'uno o dell'altro ente, in organi

collegiali numerosi, come quelli in parola, composti come sono

rispettivamente di 24 e di 12 membri) è da ritenere che il

coordinamento stesso (quando necessario, secondo affermato dalla

sentenza di questa Corte n. 23 del 1957) richieda, come su questo punto

esattamente osserva la difesa della Regione, la collaborazione di

distinti organi dei due enti, nelle varie forme che valgano a

realizzarla: quali il previo concerto, o il nulla osta, o il parere

favorevole, previsto quest'ultimo dall'art. 2 delle norme di attuazione

per le concessioni di pesca e di saline e per l'esecuzione di opere sul

demanio marittimo e nel mare territoriale. Diversamente da quanto

avviene nel caso in esame nel quale l'intervento del rappresentante

regionale giova piuttosto a compiti di segnalazione o di informazione o

di prospettazione di esigenze della Regione, giovevoli al più adeguato

ed opportuno esercizio delle competenze riservate allo Stato.

Tale essendo la chiara ed univoca portata dell'atto denunciato, il

ricorso in esame deve essere rigettato.

4. - Dall'anzidetta conclusione discende in modo manifesto la

irrilevanza della richiesta subordinata di elevamento, in vi a

incidentale, della questione di illegittimità della legge n. 963 del

1965, la quale detta i criteri per la composizione della commissione

consultiva, prevedendo appunto l'inclusione di un rappresentante della

Regione, alla cui concreta designazione ha poi provveduto la nota

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato richiedere la designazione di un

rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la

pesca marittima prevista dagli artt. 7 e 8 della legge statale 14

luglio 1965, n. 963, e pertanto rigetta il ricorso proposto dalla

Regione sarda con atto del 6 aprile 1970 per la risoluzione del

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria

di porto di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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