L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, gia' modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Commissioni consultive locali per la pesca marittima). - 1. La Commissione consultiva locale e' composta da:

  • a)il capo del compartimento marittimo;
  • b)il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
  • c)due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
  • d)tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
  • e)un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
  • f)un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
  • g)tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
  • h)un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
  • i)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
  • l)il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
  • m)un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • n)un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. 2. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. 3. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto. 4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta. 5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art18 · fonte del testo

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