Art. 8 — Commissioni consultive locali per la pesca marittima

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La Commissione consultiva locale e' composta da:

  • a)il capo del compartimento marittimo;
  • b)il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
  • c)due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
  • d)tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
  • e)un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
  • f)un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
  • g)tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
  • h)un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
  • i)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
  • l)il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
  • m)un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • n)un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1982 al 13 marzo 1992. 142 parole tolte, 140 parole aggiunte in 16 capoversi.

La Commissione consultiva locale e' tolto: cosi' composta aggiunto: composta da:

a) il capo del tolto: Compartimento aggiunto: compartimento marittimo;

b) tolto: l'addetto alla pesca della Capitaneria aggiunto: il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

c) tolto: un rappresentante dell'Assessorato regionale competente aggiunto: due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima aggiunto: e in materia di ambiente;

d) tolto: un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;

tolto: e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

tolto: f) tre rappresentanti dalle aggiunto: tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni tolto: cooperativistiche a base nazionale aggiunto: nazionali delle cooperative della pesca;

tolto: g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istitutiaggiunto: e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, tolto: designati aggiunto: designato dal provveditore agli studi della sede del tolto: Compartimento aggiunto: compartimento marittimo;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: haggiunto: f) un rappresentante delle tolto: Camere aggiunto: camere di commercio, industria tolto: edaggiunto: , artigianato e agricoltura competenti per territorio;

tolto: i) quattroaggiunto: g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate tolto: ciascuna dalle associazioni sindacali a base tolto: provinciale aggiunto: nazionale;

tolto: l) tre rappresentantiaggiunto: h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca tolto: scelti tra terne designate da ciascuna delleaggiunto: , scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;

tolto: maggiunto: i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva tolto: naggiunto: ;

aggiunto: l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

tolto: oaggiunto: m) un rappresentante tolto: degli Uffici dei medici provinciali competenti aggiunto: dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;

tolto: paggiunto: n) un rappresentante tolto: degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

tolto: q) due rappresentanti dei aggiunto: dei commercianti di prodotti itticitolto: , scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione e' presieduta dal capo del tolto: Compartimento; il segretario e' scelto aggiunto: compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della tolto: Capitaneria aggiunto: capitaneria di porto. I tolto: membri aggiunto: componenti della Commissione sono nominati dal capo del tolto: Compartimento marittimo, durano aggiunto: compartimento marittimo e restano in carica un triennio tolto: e possono essere riconfermati. I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; iaggiunto: . I componenti di cui alle lettere aggiunto: d), e), f), aggiunto: g), h), i), tolto: l), m) e tolto: q aggiunto: n) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con tolto: l'intervento aggiunto: la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. aggiunto: 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art8 · fonte del testo

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