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I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41. L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. ((I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1978 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 2 agosto 1978. 37 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. tolto: Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e aggiunto: I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni tolto: di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11 aggiunto: i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art12 · fonte del testo

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