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I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41. L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilita' della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate. Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art12 · fonte del testo

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