Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3. La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art1 · fonte del testo
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