In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

11

Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

Testo vigente dal 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. tolto: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di … riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche. tolto: 4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art37 · fonte del testo

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