Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

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(( Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

  • a)la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;
  • b)le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta. 5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. 6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. 7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. 8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.. 9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. 10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.)) 11
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

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Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 15 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001. 452 parole tolte, 256 parole aggiunte in 3 capoversi.

Non possono essere tolto: venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio aggiunto: oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui tolto: al precedente articolo aggiunto: all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri tolto: od imballaggi chiusi aggiunto: chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno tolto: di aggiunto: del cartellino del produttore tolto: leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonche' della varieta', dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantita', il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilita' con relativa data di determinazione. La germinabilita' non e' richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.aggiunto: , ove previsto. Le disposizioni di cui tolto: la precedente comma aggiunto: al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi tolto: del precedente articolo aggiunto: dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato tolto: a quanto dispone l'articolo aggiunto: rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto tolto: 1° aggiunto: 1o luglio 1926, tolto: numero aggiunto: n. 1361. Nel caso di miscuglitolto: , di cui e' ammessa la tolto: vendita aggiunto: commercializzazione ai sensi del secondo comma tolto: del precedente articolo 10, il cartellino deve altresi' indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio e' destinato, nonche' il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varieta'. Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilita'. Resta comunque fermo che aggiunto: dell'articolo 10:

a) la purezza specificatolto: , non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie tolto: col aggiunto: con il regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. tolto: La dichiarazione della germinabilita' non e' richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6. Ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui e' stata eseguita la coltivazione. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione aggiunto: Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi tolto: dovra' aggiunto: deve essere apposta sull'involucro tolto: e sui cartellini. Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso aggiunto: o su un'apposita etichetta. 5. E' fatto divieto tolto: per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento aggiunto: di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. tolto: In sostituzione dei cartellini aggiunto: 6. ln sostituzione del cartellino di cui al tolto: primo comma del presente articolo aggiunto: comma 1, le indicazioni tolto: di cui ai precedenti commi aggiunto: ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. tolto: I cartellini esterni aggiunto: 7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparentitolto: , quando gli attestati interni riproducano aggiunto: quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e aggiunto: le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. aggiunto: 8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.. 9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. tolto: I miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonche' i nomi della specie e, se identificate, delle varieta', il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilita' e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo. Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. aggiunto: 10. Il regolamento di esecuzione tolto: della presente legge determinera' aggiunto: determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezionetolto: . A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articoloaggiunto: , ai fini dell'applicazione della presente legge. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

    Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art11 · fonte del testo

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