Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1971 al 23 giugno 2001. Leggi il testo vigente →

E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi. Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 23 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari