Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:
tolto: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
tolto: 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
tolto: 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
tolto: 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
tolto: 5) miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indichera' le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art6 · fonte del testo
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