Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021. 169 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varieta' di specie agraria, varieta' vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varieta' o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varieta' od i suoi aventi causa, puo' affidare il compito della conservazione in purezza della varieta' ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi' qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varieta'. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art9 · fonte del testo
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