Art. 13 — Osservatorio nazionale dell'agriturismo

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Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006 al 18 ottobre 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 339/2007

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto attribuisce allo Stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, imponendo alle Regioni l'obbligo di fornire informazioni all'Osservatorio nazionale dell'agriturismo. Le disposizioni censurate, infatti, mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all'attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario, e costituiscono, quindi, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale

    Art. 4 Disciplina dell'agriturismo · Art. 5 Disciplina dell'agriturismo · Art. 6 Disciplina dell'agriturismo · Art. 8 Disciplina dell'agriturismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art13 · fonte del testo

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