Art. 9 — Riserva di denominazione. Classificazione

L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi dell'articolo 6. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 339/2007

    Illegittimità dichiarata
    12 ottobre 2007

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. La norma censurata, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative e nel rispetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza dell'intervento statale, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha attratto in sussidiarietà a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche. - Sulle condizioni necessarie affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117, v. le, citate, sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.

    Art. 4 Disciplina dell'agriturismo · Art. 5 Disciplina dell'agriturismo · Art. 6 Disciplina dell'agriturismo · Art. 8 Disciplina dell'agriturismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art9 · fonte del testo

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