Art. 11 — Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 339/2007

    Illegittimità dichiarata
    12 ottobre 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo. La norma censurata risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, e quindi la scelta di attribuire in sussidiarietà al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell'agriturismo risulta giustificata laddove si considerino le ricadute che l'attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici, ed è assistita dalle garanzie previste dalla giurisprudenza costituzionale, essendo previsto che quel programma venga adottato previa intesa con le Regioni e Province autonome. - Sulla legittimità di interventi in sussidiarietà dello Stato finalizzati alla promozione del " made in Italy " a livello nazionale e internazionale, v. le, citate, sentenze n. 88/2007 e n. 214/2006.

    Art. 4 Disciplina dell'agriturismo · Art. 5 Disciplina dell'agriturismo · Art. 6 Disciplina dell'agriturismo · Art. 8 Disciplina dell'agriturismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art11 · fonte del testo

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