Art. 4 — Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica
Provvedimento abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96.
Abrogato dal 31 marzo 2006
Provvedimento abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96.
Abrogato dal 31 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresi' la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 96.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art4 · fonte del testo
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