Art. 6 — Elenco regionale

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Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. L'iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco e' tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale. L'iscrizione nell'elenco e' negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

  • a)che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
  • b)che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art6 · fonte del testo

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