Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che e' redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sensita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che puo' avvalersi della collaborazione di enti, societa' ed esperti scelti con le modalita' ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse e' regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto doamanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Ilm suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comm 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della societa'. 5 In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali e' stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purche' rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, e' tenuto a rilasciare le concessionio di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. 4 In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facolta' di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " Fino al 30 novembre 1993 e', altresi', prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990. "

D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422

5

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta' di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonche', in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprieta' di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete."

Testo vigente dal 28 ottobre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalità delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 15 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1992 al 28 ottobre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422

    Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta' di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonche', in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprieta' di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete."

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art34 · fonte del testo

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