Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorche' relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purche':

  • a)detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
  • b)gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
  • d)detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • e)si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
  • f)si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112~art27 · fonte del testo

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