Art. 26 — Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali
Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1998, n. 122.
Abrogato dal 30 aprile 1998
Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1998, n. 122.
Abrogato dal 30 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 30 aprile 1998. 207 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:
tolto: a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
tolto: b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovra' comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunita' economica europea. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresi' produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1998, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art26 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.