Art. 2 — Servizio pubblico e radiodiffusione
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.
Art. 2 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 15 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Nel giudizio incidentale di costituzionalità concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo introdotto dalla L. n. 223 del 1990, è ammissibile la costituzione della Società TV internazionale, in quanto - ancorché non costituitasi nel giudizio cautelare 'a quò, del quale non era a conoscenza - essa è titolare di una situazione soggettiva che poteva legittimare un intervento nel processo di provenienza e che riceverebbe un pregiudizio irrimediabile da un'eventuale pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalità. - V. massima precedente (e, ivi, sub lett. c)).
Art. 2 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 38 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2004 al 8 settembre 2005. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. tolto: 112. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. aggiunto: 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art2 · fonte del testo
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