Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1995

Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, della

legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole: "a

totale partecipazione pubblica", nonché dell'articolo 1 del decreto

legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in

materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge dalla

legge 17 dicembre 1992, n. 483, iscritto al n. 70 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Calderoli Roberto, Maroni Roberto,

Magnabosco Antonio e Leoni Orsenigo Luca, concernente l'abrogazione:

a) dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223,

recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato",

limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica";

b) dell'art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483,

recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità

radiotelevisiva".

2. - Con ordinanza in data 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale

per il referendum, verificati i risultati delle operazioni di

riscontro compiute dal Centro elettronico di documentazione della

Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum in oggetto.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di

questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per la conseguente

deliberazione in Camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi

dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai

presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri.

4. - I presentatori della richiesta ed il Presidente del Consiglio

non hanno presentato memorie né sono comparsi alla Camera di

consiglio. Considerato in diritto

1. - Il quesito referendario investe: a) parte dell'art. 2, secondo

comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che prevede l'affidamento

in concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ad una società

per azioni "a totale partecipazione pubblica" (il quesito è limitato

alle parole richiamate tra virgolette); b) l'intero testo dell'art. 1

del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408 (convertito nella legge 17

dicembre 1992, n. 483), dove si stabilisce che "le azioni della "RAI

- Radiotelevisione italiana - Società per azioni" possono

appartenere soltanto allo Stato ad enti pubblici o a società a

totale partecipazione pubblica".

Il referendum si propone di abrogare le norme che riservano

esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e società a

totale partecipazione pubblica) la titolarità delle azioni della

società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(RAI-Radiotelevisione italiana): questo al fine di consentire anche

ai privati la possibilità di partecipare al capitale azionario di

tale società.

2. - Va innanzitutto constatato che il quesito referendario non

incorre in alcuna delle cause di inammissibilità espressamente enunciate nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione ovvero

desumibili, in via di interpetrazione logico-sistematica, da tale

norma (v. sentenza n. 16/1978).

Il quesito risponde anche ai requisiti di omogeneità, univocità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema

di ammissibilità dei referendum. Tale quesito risulta, infatti,

ispirato da una matrice razionalmente unitaria, chiaramente

percepibile dall'elettore e individuabile nel superamento della

disciplina che impone attualmente l'imputazione delle quote azionarie

della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

soltanto alla sfera pubblica, rappresentata dallo Stato, dagli enti

pubblici e dalle società a totale partecipazione pubblica.

3. - Né l'esito referendario, ove fosse positivo, ammettendo una

partecipazione privata al capitale azionario della

"RAI-Radiotelevisione italiana", potrebbe risultare in contrasto -

così da pregiudicare la chiarezza e l'univocità del quesito - con

la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il

carattere di società di interesse nazionale riconosciuto, ai sensi

dell'art. 2461 cod. civ., alla concessionaria di tale servizio. Tali

elementi possono, infatti, operare indipendentemente dalla qualità

pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario,

riguardando, invece, la specialità del complessivo regime giuridico

del servizio pubblico esercitato tramite concessionaria: specialità

connessa al raggiungimento di quei fini di interesse generale cui, in

ogni caso, non può non ispirarsi lo svolgimento di tale servizio (v.

sentenza n. 58/1965).

Sempre in caso di esito positivo della vicenda referendaria il

legislatore potrà, d'altro canto, adattare e integrare la disciplina

di tale regime speciale, in relazione ai possibili riflessi nella

gestione sociale della partecipazione privata al capitale della

società concessionaria.

4. - Il quesito referendario va, di conseguenza, dichiarato

ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),

limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica", nonché

dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), richiesta

dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 30

novembre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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