Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1990 al 6 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 360/1998

    Parametro
    21 ottobre 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordin…

    Art. 3 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 25 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari