Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/10/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia

radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422,

promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1996 e il 5 marzo 1997 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, sul ricorso proposto da Alfio D'Amico contro il

Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritta al n.

567 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Alfio D'Amico, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato dal titolare di

un'emittente televisiva locale e diretto all'annullamento di un

provvedimento ministeriale di diniego di concessione per la

radiodiffusione televisiva commerciale, il Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza

del 13 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma 5, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in

materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n.

422, nella parte in cui prescrive, ai fini del rilascio della

concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale in ambito

locale, il previo versamento di una cauzione determinata in misura

fissa;

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata si pone

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione dei

principi di ragionevolezza e di uguaglianza, sotto un duplice

aspetto;

che, per un primo profilo, la prescrizione del versamento di una

cauzione nella misura di trecento milioni di lire (ex art. 16, comma

8, della legge 6 agosto 1990, n. 223) sarebbe irragionevole, in

quanto non consente di graduare l'importo richiesto all'ambito

territoriale di diffusione dell'emittente ovvero alle potenzialità

strutturali dell'impianto, specie avuto riguardo alla molteplicità

di criteri di carattere oggettivo previsti dalla vigente normativa

(art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990) ai fini del rilascio

della concessione;

che, per un secondo e collegato profilo, la norma impugnata

sarebbe altresì lesiva del principio di uguaglianza, alla stregua

del raffronto tra la norma che prescrive il versamento della cauzione

in vista dell'attività di emissione televisiva in ambito locale e la

disciplina prevista, rispettivamente, (a) per le emittenti di

radiodiffusione sonora di carattere "comunitario", per le quali è

espressamente escluso qualsiasi obbligo di cauzione ai fini del

rilascio della concessione (art. 16, comma 5, della legge n. 223 del

1990), e (b) per le emittenti esclusivamente radiofoniche, alle quali

è comunque consentito di versare la cauzione fino al momento del

rilascio della concessione;

che la parte privata, ricorrente nel processo principale, ha

depositato fuori termine atto di costituzione in giudizio formulando

argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della questione sollevata

nonché deducendo - in una successiva memoria - l'ammissibilità

della propria costituzione, per essere il ritardo nel deposito

dell'atto ascrivibile a disservizi postali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata

inammissibile la costituzione della parte privata, poiché essa è

avvenuta oltre i termini, di carattere perentorio, stabiliti dagli

artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle

norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale

(tra molte, ordinanza n. 142 del 1996; sentenza n. 208 del 1995);

che, nel merito, la previsione del versamento di una cauzione da

parte dei soggetti i quali, già autorizzati provvisoriamente a

proseguire nell'esercizio degli impianti a norma dell'art. 32 della

legge n. 223 del 1990, presentano domanda di concessione per

l'esercizio della diffusione televisiva in ambito locale, risponde

all'esigenza di garantire che i privati che aspirano ad operare nel

settore dispongano di mezzi economici e finanziari adeguati

all'esercizio dell'impresa;

che è alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai fini

del rilascio del provvedimento abilitativo, determinati requisiti

minimi, quali, per le società commerciali, un capitale sociale non

inferiore a lire trecento milioni e, per le persone fisiche e

giuridiche, la cauzione di cui è questione (art. 16, comma 8, della

legge n. 223 del 1990, in relazione all'art. 1, comma 5, lettera b),

del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre

1993, n. 422), secondo una scelta legislativa atta a prefissare in

modo obiettivo e imparziale le condizioni, anche di ordine

patrimoniale, per l'ingresso e la permanenza dei privati nel sistema

radiotelevisivo;

che, alla luce delle osservazioni che precedono, le censure di

irragionevolezza proposte dal giudice a quo risultano prive di

fondamento, anche per l'ulteriore rilievo dell'incidenza dell'onere

patrimoniale su soggetti che già da tempo svolgono - proprio in

quanto autorizzati - l'esercizio degli impianti radiotelevisivi e che

possono costituire la cauzione mediante fideiussione bancaria o

polizza assicurativa (art. 28 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255);

che pertanto la prescrizione di una cauzione di importo

predeterminato e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente

con la riferita ratio della previsione impugnata, alla quale sono

invece estranei i criteri contenuti nell'art. 16, comma 17, della

legge n. 223 del 1990, che attengono solo al fine della selezione dei

soggetti richiedenti e non a una funzione di garanzia;

che, relativamente al profilo di violazione del principio di

uguaglianza, prospettato dal giudice a quo sul rilievo della

differenza tra la disciplina concernente le emittenti televisive in

ambito locale e quella apprestata per le emittenti radiofoniche,

valendo solo per queste ultime e non per le prime la possibilità di

versare la cauzione "fino al momento del rilascio della concessione"

(ex art. 1, comma 3-quinquies del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407,

convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482), va osservato che in

entrambi i casi, conformemente alla funzione di garanzia

dell'istituto, è comunque prescritto che la cauzione preceda, e non

segua, il provvedimento concessorio;

che, per lo stesso profilo, più in generale è da rilevare che

non può utilmente essere posta a raffronto con la norma impugnata

una disciplina concernente il settore della radiodiffusione sonora

(di carattere commerciale e in ambito locale), il cui esercizio

richiede diverse e minori componenti di ordine economico-finanziario

rispetto alla radiodiffusione televisiva, come è reso evidente dalla

previsione, per esso, della riduzione a un terzo dell'importo della

cauzione (art. 16, comma 9) e dal connesso minore importo dei canoni

concessori (art. 22, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 223 del

1990);

che il rilievo che precede vale, a maggior ragione, per

l'ulteriore profilo della censura di disparità di trattamento

rispetto alle emittenti radiofoniche "comunitarie", la cui peculiare

caratterizzazione, incentrata su contenuti culturali, politici,

religiosi e sull'assenza dello scopo di lucro (art. 16, comma 5,

della legge n. 223 del 1990) giustifica la determinazione legislativa

dell'esenzione dall'obbligo della cauzione e non impone la medesima

disciplina per tali emittenti e per quelle di carattere commerciale,

come è reso manifesto nello stesso sistema della legge n. 223 del

1990, che vieta (art. 16, comma 6) ogni passaggio dall'una all'altra

categoria;

che la questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata

manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 27 agosto 1993, n.

323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in

legge 27 ottobre 1993, n. 422, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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