Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 163/1982

    Questione infondata
    22 ottobre 1982

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).

    Art. 1 Disciplina del commercio · Art. 45 Disciplina del commercio · Art. 9 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le disposizioni della presente legge non si applicano:

tolto: 1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

tolto: 2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialita' medicinali;

tolto: 3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

tolto: 4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

tolto: 5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

tolto: 6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

tolto: 7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attivita' commerciali e' disciplinato da leggi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art45 · fonte del testo

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