Art. 45 — Sfera di applicazione della legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).
Art. 1 Disciplina del commercio · Art. 45 Disciplina del commercio · Art. 9 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge non si applicano:
tolto: 1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;
tolto: 2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialita' medicinali;
tolto: 3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;
tolto: 4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;
tolto: 5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
tolto: 6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;
tolto: 7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attivita' commerciali e' disciplinato da leggi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art45 · fonte del testo
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