Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato l'8 agosto 1972, depositato in cancelleria il 10

successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 1972, n.

220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Ricorsi

gerarchici pendenti (articolo 44)".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione siciliana, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con note 11 febbraio 1972, n. 1307/1583, e 21 febbraio 1972, n.

1312, dirette al Presidente della Giunta regionale della Sicilia, il

Ministero dell'industria, commercio e artigianato chiedeva che, ai

sensi del primo comma dell'art. 44 della legge 11 giugno 1971, n. 426,

venissero sottoposti d'urgenza alla Commissione di cui all'art. 17

della legge stessa i ricorsi della S.p.A. Magazzini Standa e della

S.p.A. C.O.I.N. avverso il diniego di apertura di due magazzini a

prezzo unico in Siracusa, nonché della S.p.A. C.O.I.N. avverso il

diniego di apertura di un magazzino a prezzo unico in Trapani, da parte

dei Prefetti di quelle province, per il parere prescritto dall'art. 27

della ripetuta legge.

In riferimento a tali richieste l'Assessore per l'industria e

commercio della Regione siciliana, con nota 13 marzo 1972, n. 5484,

diretta al Ministero dell'industria e commercio e, per conoscenza,

all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione,

assumendo che in forza dell'art. 14 dello Statuto speciale la Regione,

in materia di commercio, ha competenza primaria e che, pertanto, le

attribuzioni stabilite dalle leggi per il Ministero debbono intendersi

riferite all'Assessore regionale del ramo competente, chiedeva che il

Ministero trasmettesse i ricorsi di cui alle note sopra richiamate e di

quegli altri eventualmente pendenti, ai fini della decisione da parte

dell'Assessorato stesso.

Con nota 25 maggio 1972, n. 220928, il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato rispondeva affermando la propria

competenza a decidere i ricorsi in questione ed insistendo nella

richiesta di sollecito invio dei pareri come sopra richiesti.

L'Assessorato, con nota 15 giugno 1972, n. 12786, trasmetteva

all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

l'originale della ministeriale testé citata, proponendo che venisse

sollevato conflitto di attribuzione.

Il Presidente della Regione - debitamente autorizzato dalla Giunta

con deliberazione 25 luglio 1972, n. 282 - con ricorso notificato l'8

agosto 1972, sollevava formale conflitto di attribuzione, sostenendo

che, ai sensi degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale,

nonché dell'art. 1 delle relative norme di attuazione, approvate con

d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, le attribuzioni del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite,

nel territorio della Regione, al competente Assessore regionale.

In via subordinata, per l'ipotesi cioè che si ritenesse modificata

la competenza regionale per effetto dell'art. 44 della legge n. 426

del 1971, si denunziava la illegittimità costituzionale di tale norma

per violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.

Si è costituito per resistere a tale ricorso il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto di costituzione, eccepisce quanto segue:

1) In via pregiudiziale, la irricevibilità del ricorso perché

tardivo.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, a parte il

rilievo che, per oltre un ventennio, anche dopo l'entrata in vigore del

d.P.R. n. 1182 del 1949, il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato ha pacificamente esercitata la sua competenza in

materia, sta in fatto che il Presidente della Regione, per effetto

delle note ministeriali 11 e 21 febbraio 1972, delle quali sicuramente

ebbe notizia prima del 13 marzo 1972, data della nota con la quale ne

dava notizia all'Assessorato, era pienamente a conoscenza, per il non

equivoco contenuto di dette ministeriali, che il Ministero sosteneva la

propria competenza in materia.

Dovendo, quindi, il termine per la proposizione del ricorso

decorrere dal 13 marzo 1972 ed essendo stato notificato l'8 agosto 1972

la intempestività è manifesta.

2) Nel merito:

a) Poiché la Regione, pur avendone la potestà, non ha legiferato

al riguardo, è tenuta ad osservare la legislazione statale in materia

e vi è tenuta tanto più, in quanto, vertendosi in materia di ricorso

gerarchico avverso provvedimento del Prefetto e dipendendo il Prefetto

gerarchicamente soltanto dal Ministero dell'interno, non può

concepirsi una dipendenza gerarchica tra assessore e prefetto;

b) Per le stesse ragioni, risulta infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 426 del 1971,

in riferimento agli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.

Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato chiede pertanto che il ricorso della

Regione venga dichiarato irricevibile e rigettato.

Con memoria presentata il 7 aprile 1973, il patrocinio della

Regione siciliana, a confutazione delle deduzioni svolte

dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di costituzione, deduce,

in sostanza, quanto segue:

a) In via pregiudiziale:

La eccezione di irricevibilità del ricorso perché tardivo è

manifestamente infondata in quanto gli atti dalla data dei quali si

vorrebbe far decorrere il termine per la proposizione del ricorso sono

di contenuto equivoco e, comunque, non costituiscono invasione della

sfera di competenza regionale, ma soltanto manifestazione del proposito

dello Stato di effettuare siffatta invasione.

b) Nel merito:

La competenza regionale in materia non può essere contestata in

base alle norme statutarie, mentre non è esatto che la Regione non

abbia esercitata la sua potestà di legislazione esclusiva, risultando,

invece, dalla Gazzetta Ufficiale della Regione stessa, che ne è stato

fatto ampio uso, tra l'altro, con la legge 22 luglio 1972, n. 43,

contenente proprio l'emanazione di "Norme per l'applicazione in Sicilia

della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del

commercio". Considerato in diritto :

In via preliminare deve osservarsi che pienamente fondata risulta

la eccezione di inammissibilità del ricorso, perché tardivamente

proposto, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, il termine di sessanta giorni, stabilito per proporre ricorso di

conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e viceversa, decorre

dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza

dell'atto impugnato, da parte del soggetto legittimato, ai sensi del

terzo comma dell'articolo stesso, alla proposizione del gravame.

Secondo il ricorso in esame, il conflitto di attribuzione

sottoposto al giudizio di questa Corte sarebbe sorto per effetto della

nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 25 maggio

1972, n. 220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n.

426. -

Ricorsi gerarchici pendenti (art. 44)", pervenuta al Presidente della

Regione siciliana con lettera dell'Assessorato regionale dell'industria

e commercio 15 giugno 1972, n. 12786, e, quindi, da tale giorno

dovrebbe decorrere il termine per la proposizione dell'impugnativa.

Senonché l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato due note,

rispettivamente in data 11 febbraio 1972, n. 220417, e 21 febbraio

1972, n. 220530, dirette al Presidente della Giunta regionale

siciliana, con le quali il Ministero dell'industria e commercio inviava

le copie di alcuni ricorsi gerarchici, ad esso proposti avverso

provvedimenti prefettizi di diniego di licenze di apertura di magazzini

a prezzo unico in Trapani ed in Siracusa, con richiesta del parere

prescritto dall'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e con

espresso riferimento all'art. 44 della legge stessa.

È vero che non risultano le date di ricezione da parte del

Presidente della Giunta regionale di dette note, ma e certo che debbono

essergli pervenute prima del 15 marzo 1972, perché porta tale data una

nota dell'Assessore regionale dell'industria e commercio, con la quale,

in riferimento alle citate ministeriali, che evidentemente dovevano

essergli state trasmesse dal Presidente della Giunta, rivendica la

propria competenza a decidere sui ricorsi di cui sopra.

Ne consegue che la decorrenza del termine per ricorrere va

riportata alla detta data del 15 marzo 1972, rispetto alla quale il

ricorso, notificato l'8 agosto 1972, è manifestamente tardivo.

Senonché il patrocinio della Regione, per evitare tale

conseguenza, oppone: a) che le ministeriali del febbraio 1972 hanno un

contenuto equivoco e tale che non vi si può ravvisare con certezza

l'affermazione della competenza statale a decidere i ricorsi in

questione; b) che, comunque, neppure dalla nota ministeriale 25 maggio

1972 si possono rilevare elementi integranti gli estremi di una

invasione della sfera di competenza regionale in atto, ma soltanto

elementi che integrano la manifestazione del proposito di porre in

essere una siffatta invasione.

È facile, peraltro, rilevare quanto segue:

Sul punto a): che l'art. 44 della legge n. 426 del 1971,

espressamente richiamato nelle note ministeriali del febbraio 1972, non

lascia alcun margine di dubbio circa l'attribuzione, sia pure in via

transitoria, al Ministero dell'industria e commercio della competenza a

decidere dei ricorsi gerarchici avverso i decreti prefettizi di diniego

di licenze commerciali.

Sul punto b): che l'invio al Presidente della Giunta regionale,

legittimato alla eventuale proposizione del ricorso per conflitto di

attribuzione, non degli originali ma delle copie dei ricorsi in

questione, con la contemporanea richiesta di sottoporli d'urgenza alla

commissione di cui all'art. 17 della legge n. 426 del 1971, per il

prescritto parere, sui ricorsi stessi, non solo dimostra chiaramente

l'affermazione della competenza ministeriale a deciderli, ma,

soprattutto, l'esistenza in atto del relativo procedimento su impulso

del Ministero e non la mera intenzione di iniziarlo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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