Art. 15 — Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti

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Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da: il sindaco o suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; un rappresentante della camera di commercio; il direttore dell'UPICA; un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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